BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI TRASPOSTO SCOLASTICO – 5 ANNI SCOLASTICI 2017/22 CIG N 7069828E9D
Scheda di dettaglio
SCOLASTICO – 5 ANNI SCOLASTICI 2017/22 CIG N 7069828E9D
- C.I.G.: 7069828E9D
- Data acquisizione C.I.G.: 09.05.17
- Data dell'atto: 09.05.17
- Periodo: 30.06.17 - 04.08.17
- Denominazione Stazione Appaltante: CUC UNION 3 - CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO
- Codice Fiscale Stazione Appaltante: 03716900752
- Tipologia di affidamento: Affidamento servizi e forniture settori speciali
- Estremi atto di affidamento: 157/18 DEL 14-02-2018
- Soglia: Affidamento sopra soglia
- Modalità di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Gara deserta: No
- Importo in Euro (€) di aggiudicazione: 402525.00
- Importo in Euro (€) delle somme liquidate: 44727.50
- Date liquidazioni intermedie: 20.07.18 | 18.12.18 | 20.02.19 | 29.11.19 | 31.12.19
- Data inizio lavori, servizi o forniture: 10.05.18
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 31.05.22
Documenti e link
Chiarimenti
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 - 2021/22 . CIG N. 7069828E9D
CHIARIMENTI N. 1
DOMANDA: Premesso che le imprese “xxx” (MANDATARIA) e “zzz.” (MANDANTE) intendono partecipare alla procedura di gara in RTI. Entrambe svolgono servizio di noleggio autobus con conducente. Che i requisiti di partecipazione per ognuna di esse sono riassunti nello specchietto di seguito rappresentato:
RICHIESTA BANDO REQUISITI
MANDATARIA MANDANTE
FATTURATO GLOBALE € 450.000,00 SI SI
DI CUI FATTURATO SPECIFICO € 225.000,00 SI NO
CAPACITA' TECNICA N. 3 SERVIZI ANALOGHI SI NO
Cio' premesso,
si chiede, se si configura un RTI del tipo misto e se le quote di partecipazione possono essere del 51% per la mandataria e del 49% per la mandante.
RISPOSTA:
Come previsto nel disciplinare di gara, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica (servizi analoghi) gli stessi devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Nel disciplnare di gara non sono state indicate percentuali di partecipazione, pertanto il concorrente in RTI è libero di indicare la relativa percentuale fermo restando che, nel complesso, le quote dovranno raggiungere il 100%.In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.Inoltre dovranno essere indicate le parti di servizio che ciascuno dei concorrenti svolgeranno. Per quanto attiene alla domanda relativa alla configurazione di un RTI di tipo misto, si precisa che la distinzione tra - e la stessa configurazione di - raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale E MISTO, ex art. 48, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e anche in termini economici; pertanto, ove, invece, come nel caso di specie la lex specialis di gara non abbia recato la suddetta distinzione, indicando quale oggetto dell’affidamento un servizio unitario, pur articolato in diversi segmenti attuativi ai fini del CPV (ossia servizio di trasporto scolastico e servizi scolastici vari), ne deriva che la qualificazione di RTI orizzontale in coerenza con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale e conseguentemente anche misto.
Porto Cesareo, -21/07/2017- IL RUP Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI
CHIARIMENTI n°2
DOMANDA: Premesso che per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Porto Cesareo viene richiesto il possesso dei requisiti speciali:
- capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016): a) aver realizzatofatturato globale d’impresa, negli ultimi cinque esercizi precedenti quello in corso (anni 2012 - 2013 - 2014 – 2015 - 2016), non inferiore ad €450.000,00;
- capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016): Aver gestito, negli ultimi cinque esercizi chiusi (2012/2013/2014/2015/2016) almeno tre servizi analoghi all’oggetto della presente gara.
Pertanto:
1) Una società costituita nell’anno 2014 non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di cinque anni come può provare la propria capacità economico-finanziaria e tecno – organizzativa? Dividendo l’importo richiesto di € 450.000,00 per 5 anni e moltiplicato per l’anno di attività?
2) I tre servizi analoghi richiesti si riferisce al numero di contratti con gli enti oppure gli anni di servizi svolti per gli Enti?
RISPOSTA:
Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di cinque anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Per ciò che riguarda il quesito sui requisiti di capacità tecnica-professionale ci si riporta al dato letterale di quanto contenuto nel disciplinare di gara al punto .7.4 “Aver gestito, anche disgiuntamente con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, negli ultimi cinque esercizi chiusi (2012/2013/2014/2015/2016) almeno tre servizi analoghi all’oggetto della presente gara”: quindi numero tre servizi svolti nel quinquennio in questione. Si rammenta inoltre che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma suddetta e richiamata al punto 8 del disciplinare di gara.
Porto Cesareo, 25/07/2017 IL RUP Maria Antonietta Giaccari
CHIARIMENTI n°3
DOMANDA
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e a quanto previsto nella documentazione di gara, si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Il disciplinare di gara nel punto “Criteri di aggiudicazione” prevede che nel progetto tecnico devono essere indicati il numero di automezzi e l’anno di prima immatricolazione; se il concorrente possiede n. 2 automezzi immatricolati nell’anno 2017, come verrà determinato il punteggio? E ancora, la disponibilità dell’automezzo come deve essere dimostrata? Attraverso la carta di circolazione, contratto di noleggio a lungo termine, impegno ad acquisire l’automezzo?
- Il disciplinare di gara nel punto “Criteri di aggiudicazione” prevede che nel progetto tecnico devono essere inseriti i servizi e/o forniture aggiuntivi oltre quelli previste in capitolato; cosa si intende per trasporti straordinari presso centri sanitari o altri? C’è un limite di Km da percorrere?
- Con riferimento alla clausola sociale si chiede di indicare il numero delle unità da assumere, suddivise tra autista e assistente.
- Si chiede di indicare gli orari di ingresso delle scuole, suddiviso tra scuola dell’infanzia, scuola di primo grado e scuola di secondo grado;
- Si chiede se per il servizio in questione, il prelievo degli utenti dovrà essere fatto dal domicilio dell’utente stesso o sono previsti dei punti di raccolta.
RISPOSTA
Fermo restando che la valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi compete alla commissione giudicatrice che verra’ all’uopo nominata,
- si ritiene che in considerazione della ratio dei criteri di valutazione contenuti nel disciplinare di gara relativamente al criterio dell’immatricolazione dei mezzi, al concorrente che dichiara il possesso di n. 2 automezzi immatricolati nel 2017, dovrebbe essere assegnato il massimo del punteggi;
- per trasporti straordinari presso centri sanitari si intende la possibilita' di effettuare interventi sociali, su espressa richiesta del comune, presso centri ospedalieri e/o di cura, mentre il limite chilometrico ed il numero di uscite per anno o per l'intero servizio e' demandato all'offerta del concorrente;
- data l'estensione del territorio ogni automezzo interessato al servizio raccogliera' contemporaneamente alunni della scuola d'infanzia, paritaria e secondaria di 1°grado, il personale utilizzato su ogni automezzo sara' obbligatoriamente di un autista e un' assistente.;
- gli orari di ingresso, in base agli scorsi anni sono i seguenti: - Scuola dell'Infanzia : ore 8,30/9,00 - Scuola Primaria : ore 8,25 - Scuola Secondaria 1°grado: ore 8,30;
- attualmente non vi sono punti di raccolta ufficiali che tuttavia potrebbero essere proposti dal concorrente nell'offerta migliorativa, in base agli itinerari evidenziati nel “ allegato al capitolato”; nella maggioranza dei casi, quando la condizione lo consente ( percorso obbligatorio), il prelievo viene fatto nei pressi del domicilio dell'utente.
Porto Cesareo 26 luglio 2017 IL RUP Maria Antonietta Giaccari
CHIARIMENTI 4°
DOMANDA:
Quali mezzi di prova sono ammessi a dimostrare la disponibilità degli automezzi? Carta di circolazione, contratto di noleggio a lungo termine, impegno ad acquisire l’automezzo?
RISPOSTA:
Ai fini della partecipazione è sufficiente dichiarare la disponibilità degli automezzi attraverso l' impegno ad acquisire un determinato automezzo. In corso di aggiudicazione la ditta avrà l'obbligo di comprovare la effettiva disponibilità dell'automezzo o degli automezzi dichiarati.
Porto Cesareo 01/08/2017 IL RUP Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari
CHIARIMENTI N° 5
1° domanda:
art. 19 capitolato speciale di appalto personale 4” capoverso così recita “ per l’assistente scuolabus le prestazioni dovranno essere garantite da Personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e con un minimo di esperienza con bambini dai 3 ai 14 anni”; art. 19 disciplinare di gara clausola sociale art 50 del Dlgs 50-2016 : domanda — dovendo rispettare gli articoli citati si deve supporre che il personale nel precedente appalto sia già in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti per gli Assistenti, altrimenti si avrebbero difficoltà nel rispetto della clausola sociale. E’ doveroso chiarimento in merito.
Risposta:
ERRATA CORRIGE/CHIARIMENTI “CLAUSOLA SOCIALE” Allegato Determinazione n° 672 del 02/08/2017
IN RIFERIMENTO ALLA CLAUSOLA SOCIALE DI CUI ALL’ART. 50 DEL DLGS 50/2016 RICHIAMATA ALL’ART. 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA SI PRECISA CHE TRATTASI DI MERO REFUSO E CHE, PERTANTO, NON OCCORRE TENER CONTO DELLA STESSA. TANTO TROVA ANCHE RISCONTRO NELLA MODULISTICA MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI ALL’INTERNO DELLA QUALE NON E’ CONTENUTA ALCUNA DICHIARAZIONE ALL’IMPEGNO, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, AD UTILIZZARE PRIORITARIAMENTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PRECEDENTE DITTA AFFIDATARIA.
2° domanda:
Il personale finora impiegato è stato composto da n. 3 autisti e 3 assistenti? E con quale orario di lavoro settimanale? Considerando Che tra gli obblighi degli aggiudicatari di gare pubbliche nel settore, rimane quello di comunicare in forma ufficiale i nominativi del Personale da impiegare con il relativo orario di lavoro. Quindi trattandosi di dati già in possesso della Stazione Appaltante non dovrebbe essere né difficile né oneroso fornire tali dati. Tale domanda scaturisce dalle seguenti necessità di maggiori informazioni in merito, per la formulazione dell’offerta, considerando che la spese per il personale è una importante e rilevante componente dei costi aziendali. D’altronde nel Capitolato speciale art. 17 — Automezzi, lo stesso così recita “per l’espletamento del servizio il Gestore dovrà impiegare un numero di almeno 3 automezzi per il trasporto scolastico e comunque non inferiore a 2 in ogni Caso per un numero complessivo di almeno 90 posti a sedere", in conseguenza di ciò considerando i 3 itinerari allegati al capitolato con gli orari di esecuzione descritti, e assolutamente necessario ed indispensabile essere a conoscenza di tali informazioni per la compilazione di una offerta tecnica ed economica, ma soprattutto nell’ipotesi si optasse per la soluzione dei 2 scuolabus, tali informazioni permetterebbero di gestire in modo chiaro e trasparente l’applicazione in modo corretto ed imparziale da quanto previsto per l’applicazione e gestione della prevista clausola sociale.
Risposta
Nell'ultimo anno scolastico, il servizio è stato garantito con n. 2 automezzi e pertanto con n. 2 autisti e n.2 assistenti (prima ancora da tre). L' orario di lavoro settimanale è in media 15 ore. Si tenga presente che in orario completo, nella giornata del sabato il trasporto viene garantito ai soli alunni di scuola sup.1°grado con utilizzo di un solo automezzo. Gli itinerari proposti dalla ditta concorrente, all'occorrenza potranno essere di numero 2 tragitti, anziché di 3 con libere soluzioni organizzative del concorrente.
Porto Cesareo 02/08/2017 il Rup Maria Antonietta Giaccari
CHIARIMENTI N. ° 6
1° quesito art. 7 disciplinare di gara-requisiti di partecipazione-motivi di esclusione art. 80 capoverso 5 sub c
domanda – una ditta che ha ricevuto revoca di assegnazione da altra amministrazione comunale per appalto relativo al servizio di trasporto anziani, per aver fornito informazioni in merito a requisiti posseduti, falsi o forvianti, definitivamente accertati in atti amministrativi o più soggetti ad impugnazione può essere ammessa a partecipare alla gara in oggetto o verrà esclusa automaticamente dalle procedure di gara?
RISPOSTA:
La Ditta concorrente, in sede di partecipazione alla Gara, oppure, in sede di soccorso istruttorio in presenza di una richiesta integrativa, deve espressamente dichiarare che non sussistono impedimenti ai requisiti di partecipazione e/o motivi di esclusione con chiaro riferimento all'art. 80, comma5, lett.c, art. 7 del disciplinare di gara, pena la definitiva esclusione. In ogni caso, sarà cura della stazione appaltante verificare le dichiarazioni rese.
2° quesito
I ricavi per servizio di autolinee in concessione possono essere ritenuti assimilati al fatturato per trasporto scolastico specifico.
RISPOSTA:
Per ciò che riguarda il concetto di servizio analogo, si premette che la finalità del presente bando è selezionare un soggetto che gestisca il servizio di trasporto scolastico. Il servizio analogo deve essere inteso non come identità, ma come similitudine tra le prestazioni, in funzione dell’interesse pubblico all’incremento della concorrenza mediante l'ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio di affidabilità sulla corretta esecuzione del servizio. La richiesta è quindi giustificata dall'esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell'impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della capacità dell'impresa di eseguire regolarmente la prestazione oggetto dell'appalto. Deve trattarsi peraltro di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l'esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, con la conseguenza che non può essere dilatato il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto. Tutto ciò tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità a poter svolgere regolarmente il servizio di trasporto scolastico. Ad ogni buon conto si rammenta che, l’art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici), prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, anche avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per tale istituto si rinvia espressamente a quanto previsto nel disciplinare di gara.
PORTO CESAREO, 02/08/2017 Il RUP Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari
Dati riservati
Dati visibili esclusivamente agli utenti registrati del portale.