ACCESSO CIVICO
Scheda di dettaglio
L'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
"La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è fratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale."
Nei casi di ritardata o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo: ViceSegretario Generale Dr. Gianfranco Papa
Informazioni
Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Affari Generali e Responsabile per la Trasparenza
Dr. Gianfranco Papa
tel. 0833858216
email: segreteria@comune.portocesareo.le.it
pec: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
- Data di ultima modifica: 24.01.14
- Data atto: 30.12.13
- Periodo di riferimento: 2013