Riduzioni tariffarie

Art. 3 lett. k del TITR Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;

Il Regolamento TARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 30.07.2020, modificato con delibera di CC n 28 del 20.05.2021 e

con delibera di CC n. 20 del 28.04.2023, agli artt. 8, 8 bis, 21, 22 e 23 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (Art. 21)

Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (Art. 22)

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo.

ALTRE AGEVOLAZIONI (Art. 23)

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 per le utenze domestiche il tributo è ridotto del 30% nella parte variabile per le seguenti fattispecie: a) nucleo familiare residente nel comune con almeno due dei componenti di età pari o superiore a 65 anni oppure nucleo familiare residente nel comune composto da un unico componente di età pari o superiore a 65 anni. b) nucleo familiare residente nel comune monoreddito con più di 3 figli con ISEE non superiore a € 7.500,00. 2. Il comune può prevedere annualmente delle agevolazioni da finanziare con proprie risorse di bilancio in sede di deliberazione tariffaria.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (ART.8 BIS)

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbano prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

Allegati:

Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani

Modulo trasmissione dati delle UND

Richiesta di Riduzione Utenza Non Domestica

Richiesta di Riduzione Utenza Domestica

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